Inps: esonero per assunzioni con contratto di rioccupazione

Inps: esonero per assunzioni con contratto di rioccupazione

Con la circolare n.115 del 2 agosto 2021, l’Inps fornisce le prime indicazioni utili per l’applicazione dello sgravio spettante in caso di assunzione effettuata con il contratto di rioccupazione, rimandando ad un successivo messaggio a settembre con le istruzioni per presentare domanda. I datori di lavoro privati che abbiano effettuato nuove assunzioni mediante il contratto di rioccupazione, introdotto dall’articolo 41, comma 1 della legge 106/2021, in via eccezionale dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, possono accedere ad un esonero contributivo nel limite massimo di 6 mila euro ai sensi dei comma 5 e 9 del medesimo articolo. Ad essere esclusi da questa possibilità – ricorda l’Istituto – sono i datori di lavoro del settore agricolo, del lavoro domestico, le Pubbliche amministrazioni e le imprese del settore finanziario.

Il contratto di rioccupazione è subordinato alla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo con una durata di sei mesi. Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. L’Istituto ribadisce che, come già chiarito per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, ivi comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio. L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi ed è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Affinché possa beneficiare dell’esonero contributivo legato al contratto di rioccupazione, il datore di lavoro deve rispettare una serie di condizioni che l’Istituto riepiloga nel documento. La circolare chiarisce inoltre che l’esonero contributivo in trattazione è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo a sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente.

 

 

 

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