NASpI anche con risoluzione consensuale

NASpI anche con risoluzione consensuale

Attraverso il messaggio n. 4464 del 26 novembre 2020 l’Inps si esprime in materia di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, con particolare riferimento all’ambito di applicazione. La possibilità è stata introdotta dall’art. 14, comma 3 del decreto Agosto, già definita dall’Istituto con la circolare n. 111/2020, ed è valida fino al termine della vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo. Tale fattispecie – si legge – si aggiunge ai casi già previsti per l’accesso alla NASpI che vengono riepilogati nel messaggio: licenziamento o scadenza contratto a tempo determinato, cui il legislatore ha progressivamente aggiunto le circostanze legate a dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale, intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione; licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione; dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda non sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive; risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore ovvero mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici. Al fine di dare corretta attuazione alla disposizione di cui al citato art. 14 del D.L. n. 104/2002 – chiarisce l’Inps nel messaggio – per accedere alla NASpI, i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali, avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro medesimo, sono tenuti, in sede di presentazione della domanda di indennità, ad allegare l’accordo collettivo aziendale nonché – qualora l’adesione del lavoratore non si evinca dall’accordo medesimo, ma sia contenuta in altro documento diverso dallo stesso – la documentazione attestante l’adesione al predetto accordo.

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