Inps: novità per la CIGD

Inps: novità per la CIGD

Con la circolare n. 86 del 14 luglio 2020, emanata d’intesa con il Ministero del Lavoro, l’Inps illustra le novità apportate all’impianto normativo della CIGD dal D.L. n. 34/2020 e dal D.L. n. 52/2020. L’Istituto precisa i datori di lavoro che sono già stati autorizzati dalla Regione o dal Ministero del lavoro (per le aziende plurilocalizzate) a trattamenti di CIGD per 9 settimane, indipendentemente dall’effettiva fruizione di tutto il periodo autorizzato, per i periodi di riduzione/sospensione di attività lavorativa successivi (ulteriori 5 settimane) fino al 31 agosto 2020, devono trasmettere la richiesta di concessione direttamente all’Istituto che – dopo le necessarie verifiche – provvederà all’autorizzazione e all’erogazione della prestazione. Previsto, inoltre, un ulteriore periodo di 4 settimane di CIGD qualora le aziende abbiano interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino a 14 settimane (fermo restando la durata massima di 18). Le imprese, invece, con unità produttive site nei comuni delle c.d. “zone rosse” o nelle regioni delle c.d. “regioni gialle”, nonché i datori con lavoratori residenti o domiciliati nei medesimi comuni o regioni, prima di poter richiedere all’Inps la CIGD, devono completare il periodo di competenza regionale, che ha una durata rispettivamente di ulteriori 3 mesi e 4 settimane rispetto alle 9 previste per la generalità dei datori di lavoro. Inoltre, possono anche richiedere ulteriori 4 settimane di CIGD, da utilizzare per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020, a condizione che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente autorizzato, ovvero: 27 settimane complessive (22 + 5) per le c.d. “zone rosse” e 18 complessive (13 + 5) per le c.d. “regioni gialle”.

Per le modalità di calcolo delle settimane di cassa integrazione in deroga l’Inps rinvia al messaggio n. 2825 del 15 luglio, precisando inoltre che, ad eccezione delle imprese plurilocalizzate, il trattamento di CIGD può essere concesso solo con il pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. Fornite, infine, indicazioni per un periodo massimo di 9 settimane di CIGD in favore dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti, con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro nel 2019.

Notizie correlate: Ammortizzatori sociali e circolare n. 84/2020 Inps: le istruzioni assenti – Calderone: accogliere istanze di anticipazione salariale – Assegno ordinario Covid: come autodichiarare il periodo fruito

Post a Comment

#Seguici sul canale social: Facebook:OrdineCDLTaranto