Malattia e maternità dovute anche durante l’anno bianco

Malattia e maternità dovute anche durante l’anno bianco

I lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell’Inps che non hanno versato i contributi in attesa della definizione dell’esonero contributivo per il 2021 potranno continuare a ricevere le indennità di maternità o paternità, di congedo parentale, di malattia e degenza ospedaliera dietro autocertificazione della domanda di esonero contributivo. Come spiega l’Inps nel messaggio n. 3216 del 24 settembre 2021, nell’attesa della conclusione dell’istruttoria prevista dalla circolare Inps n. 124/2021, il richiedente l’esonero previsto dalla legge di bilancio per il 2021 dovrà produrre una dichiarazione di responsabilità in cui attesta di aver presentato istanza ai sensi della normativa vigente, della circolare n. 124/2021 e del messaggio n. 2909/2021. Si supera in questo modo il principio di automatismo delle prestazioni per cui il mancato regolare versamento dei contributi da parte dei lavoratori autonomi può determinare l’impossibilità di accedere alle tutele previdenziali: in deroga alla disciplina generale, l’Inps procederà alla liquidazione delle indennità, con riserva delle ulteriori attività di verifica dei requisiti di legge non ancora completate. In caso di esito negativo della richiesta di esonero, infatti, le prestazioni già pagate risulteranno indebitamente corrisposte e quindi dovranno essere recuperate. Il messaggio chiarisce che l’esonero spetta anche ai soggetti iscritti alla Gestione separata per i quali è richiesto il versamento di una mensilità di contribuzione comprensiva dell’aliquota aggiuntiva dello 0,72%.

L’applicazione “Gestione Maternità”, disponibile sulla Intranet nell’area “Prestazioni a sostegno del reddito”, prevede che l’operatore di sede indichi il requisito contributivo per le istanze di indennità di maternità e congedo parentale per le lavoratrici e i lavoratori autonomi. Per accogliere le istanze interessate dall’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale in oggetto, la Struttura territoriale deve indicare ‘SÌ’ nel campo “Requisito contributivo” della TAB “Dati lavorativi – Posizione lavorativa”.

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