Agricoltura: istruzioni Inps su esonero contributivo

Agricoltura: istruzioni Inps su esonero contributivo

L’Inps, con il messaggio n. 3341 del 15 settembre, disciplina l’esonero contributivo a favore delle imprese agricole introdotto dall’art. 222 del d.l. n. 34/2020 convertito, con modificazione, dalla legge n. 77/2020, per favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura colpite dall’emergenza sanitaria. A favore di tali imprese – ricorda l’Istituto – è riconosciuto l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche ed esclusi i premi dovuti all’Inail.

I criteri e le modalità attuative dell’esonero – si ricorda – saranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro delle Politiche agricole e con il Ministro dell’Economia. In attesa di tale provvedimento, l’Inps ritiene che la categoria dei beneficiari possa essere individuata nelle aziende che svolgono un’attività identificata dai codici Ateco indicati nella relazione tecnica bollinata per quantificare la spesa relativa all’esonero dell’articolo 222, comma 2, come sostituito dal testo introdotto dalla legge di conversione n. 77/2020, e che sono riportati nell’Allegato 1 alla circolare. Per le aziende che non svolgono attività prettamente agricole, l’accesso al beneficio è limitato ai soli lavoratori inquadrati nel settore agricolo. In attesa della completa definizione della disciplina saranno temporaneamente sospese le attività di verifica della tempestività del versamento, entro i termini legali ordinari, della contribuzione dovuta per il periodo 1° gennaio 2020 – 30 giugno 2020.

Per quanto concerne le aziende agricole con dipendenti, l’Inps specifica infine che il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al possesso del DURC.

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