Anticipazione ulteriore periodo Ammortizzatori Covid

Anticipazione ulteriore periodo Ammortizzatori Covid

Dal decreto legge n. 18/2020, integrato e modificato dai D.L. n. 34 e n. 52 del 2020, emerge che l’anticipata fruizione rispetto alla data del 1° settembre 2020 degli ammortizzatori sociali emergenziali per Covid-19 – Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), Assegno ordinario e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) – è possibile unicamente a condizione della integrale fruizione dei periodi precedentemente concessi. L’art. 1, comma 1, del D.L. n. 52/2020, in deroga alle previsioni di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020, ha infatti esteso la possibilità di anticipare la richiesta dei trattamenti di sostegno al reddito, estendendola così a tutti settori, “esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane” oltre che degli ulteriori periodi concessi perle zone rossa e gialla (di cui agli artt. 19, comma 10-bis e 22 commi 8-bis e 8-quater del D.L. n. 18/2020).

Il godimento integrale degli ammortizzatori sociali nella disponibilità del singolo datore diviene quindi una pre-condizione necessaria alla fruizione, in anticipo rispetto al mese di settembre, delle ulteriori 4 settimane concesse dal legislatore. Sulla base di questo presupposto il datore di lavoro dovrà quindi verificare che la condizione sia stata rispettata prima di ricorrere a tale ulteriore periodo. Ove fossero rimaste da fruire anche soltanto alcune giornate (persino una), secondo il dettato letterale delle disposizioni, sarebbe inibita la possibilità di effettuare la richiesta. In tale ipotesi, tuttavia, si presenterebbero situazioni diverse per i datori di lavoro a seconda del tipo di ammortizzatore sociale a cui sono soggetti.

Per i datori di lavoro ammessi alla CIGO e all’Assegno ordinario, eventuali residui non fruiti dei periodi precedenti (14 settimane o periodi aggiuntivi delle zone rossa o gialla) potrebbero essere richiesti secondo le modalità tecniche stabilite dall’Inps con la circolare n. 58/2009 permettendo così il verificarsi della condizione. Tale atto di prassi non risulta invece essere considerato da molte Regioni per quanto concerne la possibilità di richiesta volta a completare la fruizione di giornate non fruite, nonostante che l’Inps, con il messaggio n. 1525/2020, ne avesse annotato la facoltà. L’Istituto aveva infatti precisato che “Considerato che il periodo di cassa integrazione in deroga è espresso in settimane, le Regioni, a cui compete la concessione della prestazione, previa verifica che le aziende non abbiano già usufruito dell’intero periodo concedibile, potranno con un ulteriore decreto concedere il periodo residuo, sempre nel rispetto del limite complessivo delle 9 o 13 settimane di concessione. Su questo aspetto si rinvia alle istruzioni fornite con la circolare n. 58/2009”. 

Nell’auspicio che Inps e Ministero del Lavoro vogliano chiarire la questione, non in ultimo al fine di evitare situazioni differenziate a seconda della tipologia di ammortizzatore invocato per una identica fenomenologia epidemiologica, si raccomanda comunque la massima cautela per la richiesta delle ulteriori 4 settimane ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 52/2020 tenuto conto di quanto qui considerato. (Mauro Marrucci)

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