Incentivo all’esodo, ok alla tassazione separata

Incentivo all’esodo, ok alla tassazione separata

Nella risposta ad interpello n. 177 del 16 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate evidenzia come il datore di lavoro possa erogare, nel corso del rapporto di lavoro, un’anticipazione dell’incentivo all’esodo con tassazione separata (art. 17, comma 1, lettera a, Testo unico delle  imposte sui redditi) in luogo di quella ordinaria. La risposta arriva in relazione alla richiesta di un’azienda che aveva avviato lo scorso anno un’operazione di licenziamento collettivo prevedendo la corresponsione di un incentivo all’esodo, ulteriore rispetto alle spettanze di trattamento di fine rapporto dovute per legge e soggette a tassazione separata. La società aveva calendarizzato i singoli recessi che però hanno subito numerosi slittamenti a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per le rinnovate esigenze aziendali con conseguente slittamento del pagamento dell’incentivo all’esodo in corrispondenza del nuovo termine di cessazione del rapporto di lavoro. Infine, a seguito di un ulteriore posticipo dell’uscita dei dipendenti al 2021, la società ha deciso di liquidare l’incentivo entro il 2020, per garantire la percezione di tale agevolazione ai lavoratori che ne avevano fatto affidamento. L’Agenzia delle Entrate chiamata a valutare il caso, dopo aver richiamato la propria prassi (circolare 29/E/2001), ha precisato che il regime agevolato di tassazione separata sia riservato alle somme che trovano una causa diretta nella cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, risposta favorevole alla richiesta della società di liquidare l’incentivo all’esodo a titolo di anticipazione anche in vigenza del rapporto di lavoro, assoggettandolo a tassazione separata quale anticipazione del trattamento incentivante in applicazione degli articoli 17 e 19 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986.

Post a Comment

#Seguici sul canale social: Facebook:OrdineCDLTaranto