Permessi 104 per assistenza “in senso lato”
Con la sentenza n. 30676 del 27 novembre 2018 la Corte di Cassazione cambia rotta sui permessi previsti dalla Legge n.104 del 1992 per accudire familiari con disabilità, giudicando illegittimo il licenziamento intimato ad una lavoratrice dipendente che ne usufruiva in maniera impropria per assistere la madre disabile.
L’ articolo 33, comma 3, della Legge n. 104/1992 riconosce al lavoratore il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere un parente con disabilità grave, coniuge (o convivente more uxorio), parente o affine entro il secondo grado o entro il terzo grado se i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età, siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Secondo la Corte, le giornate di esonero dal servizio sono impiegate in modo lecito quando vengono dedicate ad attività legate all’assistenza anche “in senso lato”, non potendo il concetto di assistenza stesso essere inteso, in modo restrittivo, come la sola attività di accudimento del disabile. Pertanto, la Cassazione ha disposto la reintegra e il risarcimento in favore della lavoratrice licenziata ingiustamente.