Riscatto laurea e contributi: nuove indicazioni Inps

Riscatto laurea e contributi: nuove indicazioni Inps

L’Inps con la circolare 106 del 25 luglio 2019 fornisce indicazioni per l’applicazione della disciplina del riscatto di periodi non coperti da contribuzione e del diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitari da valutare nel sistema contributivo, secondo quanto previsto dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. La circolare ripropone l’integrale disciplina degli istituti in esame e sostituisce integralmente la circolare n.36/2019.

Possono chiedere il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione separata, che siano privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione. Ulteriore condizione per l’accesso alla facoltà in esame è che il beneficiario non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria. Il periodo non coperto da contribuzione- specifica l’Inps – può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi e deve collocarsi in data successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del D.L. n. 4/2019. Si evidenzia che sono riscattabili soltanto i periodi “non soggetti a obbligo contributivo”, per cui non si possono riscattare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo del versamento contributivo. Il periodo riscattato è utile sia per l’acquisizione del diritto a pensione che per la determinazione della relativa misura. L’Inps illustra, inoltre, le modalità di presentazione della domanda di riscatto che, come noto, è limitata al triennio 2019-2021 e può essere presentata dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 4/2019 (29 gennaio 2019) e fino al 31 dicembre 2021 (termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto), esclusivamente in via telematica. Si potrà accedere alla facoltà di riscatto indipendentemente dall’età anagrafica posseduta dal richiedente. La domanda potrà essere presentata dal diretto interessato o dal suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine, previo consenso del soggetto interessato. In tutte queste ipotesi, l’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi. Per i lavoratori privati, inoltre, l’istanza potrà essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore, previo consenso del soggetto interessato. Quanto all’onere di riscatto, questo avverrà secondo il “sistema contributivo” e potrà essere versato in unica soluzione o in rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. Il numero massimo di rate riconoscibili, inizialmente fissato a 60, è stato portato a 120 rate mensili dalla legge di conversione n. 26/2019.

In riferimento al riscatto dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel sistema contributivo, l’Istituto ricorda che la Legge di conversione n. 26/2019 ha eliminato la soglia dell’età anagrafica dei 45 anni per essere ammessi alle nuove modalità di calcolo dell’onere di riscatto del corso universitario di studio. Dunque, si potrà accedere alla facoltà di riscatto agevolato della laurea con le modalità previste dal decreto quota 100 indipendentemente dall’età anagrafica posseduta dal richiedente. I periodi da riscattare devono collocarsi nel sistema contributivo della futura pensione. L’Istituto fa poi chiarezza riguardo ai casi in cui il riscatto sia già avvenuto con le vecchie modalità di calcolo o sia appena iniziato con il pagamento delle prime rate o non si è ancora perfezionato. Infine, la circolare si sofferma sulle istruzioni contabili e sulla facoltà per i fondi di solidarietà di provvedere al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il diritto a pensione, riscattabili o ricongiungibili e precedenti all’accesso ai fondi di solidarietà.

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