INPS: Emersione di rapporti di lavoro irregolare

INPS: Emersione di rapporti di lavoro irregolare

L’Inps, con la circolare n. 73 del 4 maggio 2021, fornisce ulteriori istruzioni in merito agli adempimenti dichiarativi e contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro che hanno presentato domanda di emersione di rapporti di lavoro irregolare, ai sensi dell’articolo 103 del D.L. n 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020. I datori di lavoro già in possesso di una posizione contributiva presso l’Istituto – si legge – dovranno rivolgersi alla struttura Inps territorialmente competente per richiedere – tramite la funzione “Comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale”, utilizzando come oggetto “Matricola per Emersione art. 103 D.L n. 34/2020”- l’apertura di un’apposita matricola aziendale. Per i datori di lavoro non in possesso di una matricola aziendale, la richiesta dovrà essere inviata all’indirizzo PEC indicando nell’oggetto “Matricola per Emersione art. 103 D.L n. 34/2020”. Quest’ultima dovrà essere utilizzata esclusivamente per inserire in denuncia i dipendenti oggetto di istanza di emersione ed essere contraddistinta dal codice di autorizzazione “5W”, avente il significato di “Posizione contributiva riferita a rapporti di lavoro oggetto di istanza di emersione ai sensi dell’art. 5 del D. lgs. n. 109/2012 e ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020”. Per quanto riguarda la decorrenza dell’apertura della matricola “5W”, i datori di lavoro dovranno effettuare la richiesta in argomento indicando espressamente una delle seguenti date: a) 19 maggio 2020, per le istanze volte all’emersione di un rapporto di lavoro già in essere con cittadini italiani o comunitari; b) il giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza di emersione, per le istanze volte all’emersione di un rapporto di lavoro già in essere con cittadini extracomunitari; c) la data di inizio del rapporto di lavoro, per le domande volte all’instaurazione di un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari.
Nei casi previsti ai punti a) e b), la richiesta di apertura della matricola, se non ancora presentata, dovrà essere inoltrata entro 15 giorni dalla pubblicazione della circolare; invece per il punto c) la richiesta di apertura, se non ancora presentata, dovrà essere inoltrata in tempo utile per l’assolvimento degli ordinari obblighi contributivi. Per quanto riguarda, invece, versamenti e adempimenti informativi, riferiti al mese di pubblicazione della presente circolare e ai mesi precedenti, dovranno essere effettuati entro le scadenze ordinarie, senza aggravio di somme aggiuntive. Tempistiche simili anche per la trasmissione della denuncia aziendale per emersione, per il rilascio del CIDA per emersione, se non ancora effettuata, dovrà avvenire entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente circolare. Per le D.A. per emersione con data decorrenza attività individuata in modo difforme dai criteri indicati in precedenza, i datori di lavoro dovranno richiedere alle strutture territoriali di riferimento, entro il 19 maggio, la variazione della data indicata nella D.A. inviando la richiesta a mezzo PEC con oggetto: “D.A. per emersione art. 103 D.L n. 34/2020”. I rapporti di lavoro instaurati dopo la definizione della procedura per emersione – specifica l’Istituto – non devono essere dichiarati con il CIDA per emersione.

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