Inps: istruzioni Contratti di solidarietà con CIGS

Inps: istruzioni Contratti di solidarietà con CIGS

Con il messaggio n. 1697 del 26 aprile 2021 l’Inps fornisce le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo – di cui all’articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 – connesso ai contratti di solidarietà difensivi accompagnati da cassa integrazione guadagni straordinaria, in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultavano conclusi entro il 31 ottobre 2019. Lo sgravio, inizialmente concesso alle aziende i cui periodi di CIGS risultavano conclusi entro la data citata, può essere fruito anche da quelle per cui siano terminati entro il 30 settembre 2020, elencate nell’allegato n.1 al messaggio. La procedura per il conseguimento dello sgravio dovrà essere attivata a iniziativa del datore di lavoro che deve trasmettere alle strutture Inps competenti la documentazione necessaria, ossia il decreto direttoriale di ammissione allo sgravio. Le imprese interessate – si legge – dovranno esporre nel flusso Uniemens, entro il 16 luglio 2021, le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzando all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito> quanto segue: nell’elemento <CausaleACredito>, inseriranno il codice causale già in uso “L982 e nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.

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