Emersione nero: in GU importi contributo forfettario

Emersione nero: in GU importi contributo forfettario

Arriva in Gazzetta Ufficiale il decreto 7 luglio 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che disciplina il contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale relativamente a rapporti di lavoro irregolare. Il contributo è stato introdotto dall’art. 103, comma 7, del d.l. n. 34/2020 con il quale è stata disciplinata l’emersione dal lavoro nero nei settori dell’agricoltura e domestico, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza del contagio da Covid-19. Disciplina che la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha esaminato nell’approfondimento dello scorso 9 luglio.

Il contributo forfettario – si stabilisce nel decreto – è determinato, per ciascun mese o frazione di mese, nella misura di:

·     300 euro per i settori agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;

·     156 euro per i settori dell’assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;

·     156 euro per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Il versamento va effettuato tramite F24 ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 del d. lgs. n. 241 del 1997 con esclusione però della facoltà di compensazione prevista, utilizzando il codice tributo istituito dall’Agenzia delle Entrate e seguendo le disposizioni dettate dall’Inps. Per i lavoratori stranieri le ricevute dell’avvenuto pagamento devono essere presentate allo sportello unico per l’immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il contributo forfettario – si precisa infine – sarà destinato dal Fisco per un terzo al bilancio dello Stato, per un terzo all’Inps a titolo contributivo e per un terzo sempre all’Istituto di previdenza ma come retribuzione da accreditare al lavoratore. In caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate.

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